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Statuto C.U.I.
STATUTO

Costituzione e Sede

ARTICOLO 1 - E' costituita con sede in Via Grasselli 4, 20137 MILANO una associazione denominata "C.U.I. Centro Umanista Integrale"
L’associazione ha durata illimitata.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire in Italia ed all'estero filiali, succursali e uffici e di sopprimere nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Finalità e attività

ARTICOLO 2 - L'associazione è democratica, aconfessionale, senza finalità di lucro. Essa opera nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne e della tutela dei diritti inviolabili della persona.
I valori a cui l’associazione si ispira e che intende promuovere sono:
l’ubicazione dell'essere umano come valore fondamentale e centrale; l'affermazione dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani; il riconoscimento della diversità personali e culturali; lo sviluppo della conoscenza al di là di ciò che viene accettato oggi come verità assoluta; l'affermazione della libertà di idee e di credenze; il rifiuto di ogni tipo di violenza e di discriminazione.

ARTICOLO 3 - L’associazione si propone di operare in Italia e all’estero, nell'ambito della propria influenza, sul piano sociale e culturale secondo i principi della mutualità e nello spirito della solidarietà. L’associazione intende svolgere e promuovere attività culturali, educative, artistiche, sportive, ricreative, di formazione ed in genere, di interesse sociale in quanto connesse al miglioramento della salute, dell'educazione, della qualità della vita e allo sviluppo dell'individuo nelle forme di espressione e di aggregazione.
Ai fini del raggiungimento dei suoi scopi sociali intende:
- Produrre, diffondere, organizzare e gestire attività, eventi, servizi e manifestazioni connaturate o comunque collegate al raggiungimento dei suoi fini.
- Assumere incarichi da Enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazioni artistiche, culturali, educative e sociali in genere inerenti allo scopo sociale.
- Promuovere e partecipare ad iniziative di studio e ricerca e formazione quali convegni, congressi, seminari, corsi di formazione, stages, ecc.
- Pubblicare e distribuire testi, materiale informativo e di diffusione cartaceo e multimediale, atti e documenti, pubblicazioni e riviste su questioni e materie inerenti allo scopo dell'Associazione.
- Promuovere attività di cooperazione con diversi popoli e le diverse culture e realizzazione di aiuti umanitari.

    ARTICOLO 4 - L'Associazione potrà altresì promuovere ogni iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo utile al raggiungimento dei predetti fini associativi. Sempre per il raggiungimento dei medesimi, l'Associazione potrà operare in collegamento con Enti Pubblici, con società e associazioni private, nonché con società cooperative.
    I Soci
    ARTICOLO 5 - Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividono gli scopi, gli ideali ed i programmi dell'Associazione e che si impegnino a rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte volontariamente. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
    ARTICOLO 6 - I Soci si dividono in soci fondatori e soci ordinari.
    Sono soci fondatori i promotori dell'Associazione che siano intervenuti all'atto costitutivo. Tutti gli altri soci sono considerati soci ordinari. Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate ciascun anno dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in Assemblea.
   
    ARTICOLO 7 - Per essere ammessi quali associati ordinari è necessario presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo il quale delibera inappellabilmente ed insindacabilmente sull'ammissione o meno del richiedente.
     ARTICOLO 8 - Tutti i soci hanno diritto di:
    - partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
    - partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
    - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
    - di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
    - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
   
    ARTICOLO 9- Tutti i soci sono tenuti a:
    - osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    - versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
    - svolgere le attività preventivamente concordate;
    - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
   
    ARTICOLO 10 - La qualità del socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione e per mancato pagamento della quota associativa
    - L'associato che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché la comunicazione sia stata effettuata almeno entro 30 giorni prima.
    - L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamento difforme alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assembleari oppure nel caso in cui la condotta dell'associato abbia recato danni morali o materiali all'Associazione. Tale delibera debitamente motivata verrà verbalizzata sul libro riunioni del Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata. L'associato escluso potrà ricorrere all'Assemblea dei soci la quale deciderà alla sua prima riunione inappellabilmente, a semplice maggioranza dei presenti.
    - I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei  contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
    Organi dell’Associazione
    ARTICOLO 11 - Organi principali dell'Associazione sono:
    - L'Assemblea degli Associati
    - Il Consiglio Direttivo
    - Il Presidente
    L’Assemblea dei Soci
   
    ARTICOLO 12 – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
    La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
   
    ARTICOLO 13 – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
    - eleggere il Consiglio direttivo
    - approvare il bilancio preventivi e consuntivo;
    - deliberare in merito alle linee generali del programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
    - approvare il regolamento interno.
    All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
   
    Il Consiglio Direttivo
   
    ARTICOLO 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea degli Associati e da non più di 9 (nove) membri; il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e dura in carica 3 (tre) anni; in caso di decesso o dimissione di un membro, esso sarà sostituito da un altro associato nominato per cooptazione dagli altri membri nominati  nell'atto costitutivo; ove venga meno la maggioranza dei membri l'Assemblea provvederà a rinnovare per intero il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
   
    ARTICOLO 15 - Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.
-    predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-    formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
-    elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
-    elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e 
-    delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
-    stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
-    decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
-    curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
-    nominare il Segretario ed eventualmente il Tesoriere
-    deliberare in merito all’ammissione e esclusione di soci
-    approvare il regolamento interno, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
-    compiere quant'altro il Consiglio stesso riterrà necessario ed opportuno per la gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
    Di ogni riunioni deve essere redatto verbale.
   
    ARTICOLO 16 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per la stesura del bilancio consuntivo e preventivo e sulla determinazione delle quote associative e per i servizi e può essere inoltre convocato nei seguenti casi:
-    Richiesta del presidente
-    Richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri
-    Richiesta motivata e scritta di almeno il 51% dei soci.
   
    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente e del suo sostituto. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.
    Il Presidente
   
    ARTICOLO 17- Il Presidente, ed in caso di sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio. Convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
    Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
   
    Patrimonio sociale
   
ARTICOLO 18 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
-    beni, immobili e mobili;
-    contributi;
-    donazioni e lasciti;
-    quote associative e altri contributi dei soci;
-    rimborsi;
-    attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-    proventi delle attività,  anche  promozionali, dell'Associazione e le eventuali eccedenze attive di gestione;
-    contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
-    versamenti degli associati per l'uso dei servizi;
-    ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Bilancio

ARTICOLO 19 - L'esercizio finanziario associativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Modificazioni dello Statuto

ARTICOLO 20 - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può essere  modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno due terzi degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Scioglimento dell'Associazione

ARTICOLO 21 - La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Disposizioni finali

ARTICOLO 22 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.